News


2020-03-18

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia)

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia)

L’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia) riscrive e interpreta la sospensione dei termini già disposta con il Decreto Legge n. 11/2020 fissandone la decorrenza dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020. In questo periodo le udienze fissate sono rinviate d’ufficio, ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Si chiarisce così che si tratta di una sospensione amplissima e generale, che in materia civile comprende l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali, inclusi quelli calcolati a ritroso che saranno recuperati, in caso di scadenza nel periodo di sospensione, mediante il rinvio della successiva udienza. La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che, con riferimento al precedente D.L., erano sorti dubbi interpretativi e prassi applicative “sostanzialmente elusive” o comunque “non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma” che invece “dilata la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento”.

Le eccezioni sono le stesse già indicate nell’art. 2 lettera g del precedente decreto legge.

In materia civile vi è però una variazione importante perché la locuzione “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio e affinità” è intesa in senso comunitario (Reg. 4/2009/CE) e quindi più ampio rispetto alle prestazioni alimentari in senso stretto, come chiarisce la relazione al decreto.

Da ciò dovrebbe derivare l’esclusione dalla sospensione per tutti quei procedimenti che riguardino il mantenimento, ma questa interpretazione finirebbe per scontrarsi con la principale finalità di queste norme emergenziali: evitare assembramenti di persone. Essa consentirebbe infatti la celebrazione delle udienze di comparizione personale dei coniugi, che precedono il provvedimento presidenziale, avente natura “lato sensu” cautelare e certamente alimentare, nell’ampia accezione comunitaria. La soluzione non è accettabile, se non in situazioni estreme che potrebbero essere oggetto di apposita istanza di trattazione al Presidente, motivando l’urgenza.