Dicevano i latini, creatori di un ottimo ius, diritto lontano (in tutti i sensi) non mille ma duemila anni dallo stato attuale del diritto in Italia, che “summum jus, summa iniuria” brocardo che significa che la norma giuridica portata all'estremo, produce solitamente delle grandissime ingiustizie. In questo senso l’immagine della Giustizia come dea bendata non assume più il significato di Giustizia uguale per tutti perché non guarda in faccia nessuno, ma è piuttosto sinonimo di una “Giustizia con la benda sugli occhi incapace di vedere la verità e la realtà”.
Napoli 2014: un magistrato onorario in servizio presso il Tribunale di Napoli ove svolge funzioni di vice procuratore onorario (in parole semplici fa il PM nelle udienze penali) viene arrestato in flagranza di reato perché, “avvalendosi della sua qualità di magistrato, detiene e porta una pistola senza averla denunziata e senza licenza di porto”. Il GIP del Tribunale con l'ordinanza n. 11863/2014 dell’8.05.2014 lo scarcera rapidamente con tante scuse, affermando che egli aveva rispettato le norme di legge; il Procuratore della Repubblica (che si badi bene è il titolare dell’ufficio in cui il magistrato onorario presta servizio) tuttavia impugna la liberazione. Eppure all’epoca i magistrati onorari erano equiparati, rispetto alle armi, ad ogni altro Magistrato e la lettera della legge era chiara in tal senso. L'art. 73 Reg. TULPS limitava infatti tale diritto ai Pretori, Pubblici Ministeri e Giudici Istruttori ma l'art. 7 della legge 36/1992 vi aveva aggiunto i magistrati dell'ordine giudiziario estendendo tale diritto ai giudici dei Tribunali Amministrativi, i giudici della Corte dei Conti, i giudici di pace, i magistrati onorari (ma non i componenti delle Commissioni Tributarie).
Ciò in forza della legge sull'ordinamento giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, che recita: “1 - L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. 2 - Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie”.
Verrebbe da chiedersi se può aver commesso un reato chi ha orientato la propria condotta così come indicato dalla legge e la risposta dovrebbe essere negativa mancando il dolo. Ed invece la Cassazione con sentenza del 24 marzo 2015 “Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata” in quanto “i "magistrati onorari" nominati in base alla legge sull'ordinamento giudiziario come previsto dall'art. 106 Cost., comma 2, non sono equiparabili a quelli dell'ordine giudiziario (Sez. U civili n. 7099 del 29/3/2011, Rv. 616932; n. 8737 del 4/4/2008, Rv. 602343; n. 4905 del 2/6/1997, Rv. 504877), affermando che, mentre i Giudici di professione costituiscono l'Ordine giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, comma 1, ordine cui l'art. 104 Cost., garantisce l'autonomia e indipendenza da ogni altro potere, i Giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso ordinamento giudiziario solo una appartenenza "funzionale" allo stesso ordine giudiziario”. Il che è come dire che i magistrati onorari svolgono le stesse funzioni dei magistrati ordinari ma non sono come loro.
All’epoca i Giudici della Suprema Corte evidentemente ignoravano che erano lo stesso Ministero della Giustizia e gli stessi Uffici Giudiziari ad essere d'accordo sul fatto che i Magistrati Onorari avessero diritto di andare armati per la difesa personale, cosicché rilasciavano loro un apposito tesserino.
E tutto ciò perché, come hanno sancito gli Ermellini “la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza invocato dal giudice rimettente: situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico".
Quindi, traduciamo il tutto in soldoni perché sia comprensibile a noi poveri mortali: sotto il profilo della sicurezza personale per la Cassazione il magistrato ordinario ha il diritto di difendere la propria vita, il magistrato onorario che decide sulle stesse cause no. Stessa funzione, uguale rischio ma diritti diversi: il pensiero alla Fattoria degli Animali di Orwell con la famosa frase “Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri” è fin troppo scontato. Perché il rischio di chi giudica non è diverso se si è ordinari o onorari ma il valore dell’incolumità si.
Vi è da dire che la Cassazione si è dimostrata oltretutto di memoria corta visto che a Sezioni Unite con sentenza 15 dicembre 2004 N.28 aveva pronunciato l’opposto principio “L’applicabilità della competenza speciale prevista dall’art.11 cod. proc. Pen., oltre che alle figure che presentano aspetti di più costante e assidua continuità nel concreto esercizio delle funzioni (come, in particolare, i giudici di pace, i componenti laici degli organi giudiziari minorili e delle sezioni agrarie e i giudici onorari aggregati, nonché, in precedenza, i conciliatori), va riconosciuta anche a quelle che, indipendentemente dal più flessibile atteggiarsi di questo (in relazione alle contingenti situazioni degli uffici e alle scelte dei rispettivi preposti), si caratterizzano comunque per la formale durevolezza dell’incarico in un plesso giudiziario definito: tali sono, oltre ai (pregressi) vice pretori, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari” osservando che “Nell’ambito della giurisdizione ordinaria si apre poi il problema, che è alla base del motivo processuale dedotto con il ricorso, dell’eventuale limitazione della disciplina speciale ai soli magistrati “togati”, con conseguente generale esclusione, dal suo ambito, dei magistrati “onorari”. Per vero, una tesi così radicale non risulta essere mai stata sostenuta in giurisprudenza o in dottrina, neppure con riferimento alle formulazioni normative del codice di rito previgente… Gli argomenti che militano contro l’espunzione generale dei magistrati onorari dall’ambito di applicabilità della disciplina speciale sono, in realtà, assolutamente stringenti. Anzitutto, a livello ordinamentale, i magistrati onorari sono formalmente definiti magistrati e appartenenti “all’ordine giudiziario” (artt. 4, comma 2, R.D. 31 gennaio 1941, n. 12, e 106, comma 2, Cost.).
Il 2015, per inciso, fu l’anno in cui finì “sotto tiro” un, giudice onorario presso il Tribunale di Ascoli, oggetto di lancio di sassi contro l’auto, insulti e minacce. “Ho letto dei paragoni con il caso della scorta al giudice Filippello. Io non sono un giudice togato bensì un giudice onorario e non posso essere messa sullo stesso piano. Svolgo però ormai da 15 anni questo impiego, con passione e grande dedizione” le sue parole.
Tre anni prima (era il maggio del 2011) un vice procuratore onorario presso la Procura di Napoli aveva rimediato una botta alla testa con la contusione alla tempia ed escoriazioni su tutto il corpo. Era stata medicata in ospedale e i medici avevano firmato una prognosi di dieci giorni.
In quel caso si trattava di un’aggressione finalizzata ad uno scippo ma da allora l’elenco dei Magistrati Onorari finiti “nel mirino” per ragioni di servizio non ha fatto che allungarsi sino al recente caso di Isernia, 17 ottobre 2021, quando completamente ubriaco un giovane rumeno nonostante il tentativo di tenerlo fermo della moglie (o della compagna) che l’accompagnava ha aggredito un giudice onorario del Tribunale dei Minori e prima di accasciarsi a terra. Insulti e minacce sono rivolte ai primi di ottobre del 2020 via Facebook contro un magistrato onorario presso il Tribunale di Pescara. A Salerno, invece, nella mattinata di martedì 23 febbraio 2021, durante un’udienza presieduta da un giudice onorario del Tribunale, terza Sezione Penale, il compagno dell’imputata inizia ad inveire a gran voce contro il magistrato, minacciandolo e, a suo dire, dichiarandolo in stato di arresto per frode processuale. Le intemperanze, e l’animosità crescente del soggetto rendono necessario l’immediato intervento dei Carabinieri ai quali il 45enne arriva a richiedere di compilare un verbale di arresto a carico del Giudice. La vicenda potrebbe dunque ritenersi finita in comica se l’uomo non ingaggiasse con loro una colluttazione ferendone uno prima di essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.
Certamente c’è stato poco da ridere l’1 Agosto 2019 a Civitavecchia quando è stato fortunatamente bloccato in tempo dalla Polizia in servizio nei pressi del Tribunale uno squilibrato armato di coltello, dichiaratamente intenzionato a uccidere un giudice onorario del medesimo Tribunale. In un comunicato dell’epoca si legge che “Magistratura indipendente esprime viva solidarietà alla dott.ssa (OMISSIS), la quale, come i tanti giudici onorari che prestano il loro quotidiano lavoro al servizio della giustizia, svolge la propria delicata funzione in condizioni di difficoltà e precarietà, rischiando la propria incolumità al pari dei giudici togati".
Peccato che proprio quel Ministero di Grazia e Giustizia che ai tempi dell’incredibile vicenda di Napoli consentiva ai magistrati onorari di potersi difendere, durante l’illuminata gestione del Ministro Orlando con circolare 18 gennaio 2018 n. 11799 ha disposto il ritiro il ritiro dei tesserini di riconoscimento dei magistrati onorari in corso di validità al fine della loro sostituzione con altri modelli non recanti la dicitura “valido ai fini del porto d’arma senza licenza – art. 7 legge 21.2.90 n. 36”.
Alcuni magistrati onorari hanno cercato di ottenere giustizia rivolgendosi alla Giustizia amministrativa per la restituzione dei tesserini ma la Sez I del Tar del Lazio con sentenza n. 2800 del 4.03.19 ha respinto il ricorso perché “La circolare impugnata, richiamate precedenti circolari incentrate sull'assunto dell'applicabilità anche ai magistrati onorari della disciplina contenuta nell'art. 7 della legge n. 36/1990, ha inteso riesaminare tale linea interpretativa e, al termine di una approfondita analisi del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha escluso l'operatività della norma in esame per i magistrati onorari. Il provvedimento ha espressamente ricondotto l’esigenza di riesaminare la questione “alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, peraltro in coerenza con le previsioni di cui al d.lgs n. 116/2017, entrato in vigore in data 15.08.2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, in cui è ribadita l'appartenenza meramente funzionale della magistratura onoraria all'ordine giudiziario”. Giova ricordare che il d.lgs n. 116/2017 altro non è che la pessima Riforma Orlando. In altri termini il Ministro Orlando cita se stesso creando un continuum tra la vicenda del ritiro dei tesserini e la riforma della magistratura onoraria. Infatti, prosegue il Tar “Nel richiamare, poi, le numerose disposizioni, anche di rango costituzionale, che differenziano il rapporto di servizio dei magistrati ordinari rispetto alla posizione dei magistrati onorari, ha osservato come tali differenze “sono state, invero, ribadite dalle disposizioni del d.lgs n. 116/2017, con cui è stato introdotto uno Statuto professionale unitario per la magistratura onoraria, imperniato sulla regola cardine, immediatamente applicabile e per il vero già presente nell'ordinamento, sancita all'art. 1, comma 3, primo periodo, in cui è espressamente ribadita la natura inderogabilmente temporanea e non esclusiva dell'incarico onorario, che non determina in nessun caso la costituzione di un rapporto di pubblico impiego”.
Ben dunque ha colto nel segno l’On. Delmastro (FDI) che con interrogazione scritta presentata alla camera nella Seduta di Mercoledì 21.08.19, dopo aver rilevato che “la problematica dei giudici onorari, nonostante le roboanti promesse in campagna elettorale e nonostante l'articolo 12 del contratto di Governo prevedesse espressamente il superamento della «riforma Orlando», non ha ancora trovato risoluzione” (e da allora sono passati due anni con una situazione di stallo nonostante la sentenza della Corte di Giustizia Europea del luglio 2020 e la procedura di infrazione a carico dell’Italia) ha bollato l’infamia del trattamento riservato ai magistrati onorari con parole che meritano il grassetto: “nel silenzio delle istituzioni i magistrati onorari contribuiscono da anni a mantenere a galla il sistema giudiziario italiano, spesso affrontando carichi di lavoro pari a quelli dei colleghi togati, pur essendo trattati come lavoratori di «serie B»; a parere dell'interrogante uno degli ultimi gratuiti «sfregi» è costituito da una circolare del precedente Ministro della giustizia che, pur non avendo mai fatto alcunché nonostante i formali richiami della giustizia europea per sanare la situazione dei giudici onorari, ha emanato una circolare, datata 16 gennaio 2018, per disporre il ritiro ai magistrati onorari del tesserino di riconoscimento personale valido al fine del porto d'armi senza licenza; a taluni osservatori non è sfuggito che possa essere stato un modo per sottolineare che i magistrati onorari non fanno parte dell'ordine giudiziario, magari suggerito dalla struttura ministeriale; il tesserino, sino alla circolare, era stato rilasciato ai magistrati onorari, in base alla legge che consente il porto d'armi senza licenza ai soli fini di difesa personale ai magistrati dell'ordine giudiziario; con un improvvido tratto di penna il precedente Ministro della giustizia ha decretato che dopo vent'anni di servizio, i magistrati non di carriera dovevano anche essere privati del diritto di difendersi, pur di riaffermare che non possono in alcun modo essere equiparati, appunto, ai magistrati di carriera; l'infausta circolare specificava, infatti, che la regola del porto d'armi vale solo per i magistrati togati che hanno superato un regolare concorso e non per gli onorari che partecipano all'attività dei tribunali”, ricordando altresì che “i magistrati onorari non beneficiano nemmeno dell'indennità di rischio”.
Perché la realtà è che nonostante le chiare indicazioni dell’Europa, l’Italia continua a fregarsene e ad andare per la sua strada ignorando la vergogna ormai non più solo nazionale ma ora sotto gli occhi di tutta l’Europa del trattamento riservato alla magistratura onoraria.
Lo scandalo della mancata Riforma della magistratura onoraria e la vergogna del ritiro dei tesserini - perché la vita di chi, secondo Orlando, non ha fatto un concorso (anche se forse chi dirige il dicastero della Giustizia dovrebbe sapere che esiste il concorso pubblico per titoli che è stato quello indetto infatti dal suo Ministero per reclutare negli anni i Magistrati Onorari) non vale quanto quella di un magistrato ordinario - sono infatti le due facce della stessa questione.
Sotto il primo profilo occorre registrare purtroppo le tante promesse al vento del Ministro Cartabia, segnalatasi sinora solo per la ritrattazione nei fatti di quanto aveva pubblicamente predicato:
- La non inclusione dei magistrati onorari nell’Ufficio del processo – inserimento previsto invece anche dall’ultimo testo del CSM;
- Il diverso ruolo rispetto dei magistrati onorari ai componenti dell’ufficio del processo - originariamente previsti con compiti amministrativi ma col passare del tempo investiti sempre di più di funzioni giurisdizionali sino alla redazione delle minute delle sentenze;
- La sbandierata lotta alla precarizzazione della magistratura onoraria – mentre si assumono altri 16.500 precari nell’ufficio del processo cui però si prospetta l’opportunità di diventare parte di quella magistratura onoraria precarizzata cui si dichiarava invece di voler finalmente dare giustizia;
- La necessità di procedere rapidamente – finita invece, dopo i lavori inconcludenti dell’ennesima Commissione inutile, nella consueta serie di proroghe (l’ultima – per ora – al 31.12.21 – con il Sottosegretario Sisto che alla seduta del 19.10 u.s. della Commissione Giustizia del Senato ha chiesto l’ennesimo intollerabile rinvio perché “il Governo è ancora in fase di riflessione” – riflessione dopo quasi due anni dall’insediamento del Governo Draghi?)
La verità è che l’Italia se ne frega della procedura di infrazione dell’UE. La vera paura del Governo italiano è che si possa saldare in sede europea la questione della magistratura onoraria con il Recovery Fund che ha come presupposto la Riforma della Giustizia. Riforma che se non attuata, comporterà non solo la perdita dei fondi che l’Italia dovrebbe ricevere per i prossimi anni ma anche la restituzione di quelli già stanziati e versati.
Di qui la strategia sempre più evidente del Governo che fa perno sull’ufficio del processo (secondo un divertente riscrittura ribattezzato nei dibattiti parlamentari “l’Ufficio del Paggetto”). Da un lato esso è il pannicello caldo con cui si vuole tenere buona l’Europa (tant’è che è finanziato con il Recovery Plan da cui invece non a caso è stata esclusa la Riforma della magistratura Onoraria), dall’altro è lo strumento per riversare nella Giustizia altri 16.500 precari con cui si intendono sostituire i Magistrati Onorari. Poiché però non è possibile fare tutto ciò di colpo, servono le proroghe affinché la Magistratura Onoraria continui nel frattempo a tenere in piedi il carrozzone della Giustizia Italiana.
Nel frattempo la Corte Costituzionale con la famosa sentenza n. 41 del 17.03.21 ha in buona parte ripreso le tematiche utilizzate dalla Cassazione nella ricordata sentenza del 24 marzo 2015, sinistro presagio per la magistratura onoraria,: là venivano invocate per negare il diritto al tesserino, qui per giustificare i distinguo funzionali a limitare i diritti da riconoscere ai magistrati onorari.
Perché l’unica cosa certa è che esiste il problema della magistratura onoraria. Ma mentre per la magistratura onoraria e per l’Europa si tratta di come risolvere il problema del mancato riconoscimento dei diritti dei magistrati onorari, per l’Italia è la magistratura onoraria in sé il problema, un problema che si vuole non risolvere ma piuttosto liquidare attraverso la liquidazione della categoria dei magistrati onorari che quei diritti hanno maturato in questi anni per sostituirli con nuovi precari che però non siano in condizione di maturare diritti futuri.
E che questo sia l’obiettivo lo dimostra proprio la vicenda dei tesserini sulla quale merita ritornare (e qui il cerchio dunque si chiude). Recentemente, infatti, è stato presentato, avverso il ritiro della tessera di porto d'armi senza licenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel tentativo di contrastare la strategia della spersonalizzazione della delegittimazione e dello svilimento della figura del magistrato onorario che si cerca di ridurre ad un profilo meramente ancillare. La scelta di ricorrere al Capo dello Stato è dipesa anche dalla volontà di arginare le sproporzionate condanne alle spese comminate da molti giudici del Tar, del Consiglio di Stato e della magistratura ordinaria, all'esito di molti dei giudizi intentati dai magistrati onorari per la difesa dei propri diritti (vedi quel giudice civile che ha condannato sei magistrati onorari a pagare in primo grado 36.000,00 somma che probabilmente non guadagnano in tre per un anno di lavoro al servizio della Giustizia).
La pesantezza di tali quantificazioni fa sorgere il dubbio che esse siano viste come lo strumento per fustigare la schiena dei ricorrenti, e che le condanne sproporzionatamente elevate abbiano anche il significato di ammonimenti a tutti gli altri sui rischi correlati alla presentazione di nuove domande giudiziarie e indebolire il fronte giudiziario della magistratura onoraria.
In questa logica va probabilmente letta la decisione del Ministero della Giustizia di avanzare l'inedita richiesta di trasposizione del ricorso straordinario nella diversa sede giurisdizionale, costringendo i ricorrenti a sostenere, oltre alle spese di un nuovo contributo unificato e del patrocinio legale, il rischio di una ennesima bastonata, in caso di soccombenza, tramite la condanna al pagamento di nuove spese a favore della controparte ministeriale e della Avvocatura erariale. Si è forse avuto paura, a via Arenula, della autonomia delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato, incaricate della decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, le quali già ebbero a rilasciare un imparziale parere al Ministro Orlando, molto illuminato e costituzionalmente orientato, che tratteggiava il percorso legislativo di una via stretta (prontamente abdicata dal Governo) per una parziale soluzione dei problemi della magistratura onoraria. Tanto illuminato quanto puntualmente disatteso da quel Governo e da quelli che gli sono seguiti.
Tale scelta ha provocato tuttavia tra le fila della Magistratura Onoraria la precisa volontà di lottare compatta per riaffermare la dignità di tutta la categoria al tempo stesso decidendo di dare fiducia alla Prima Sezione del Tar Lazio e di non mollare davanti ad una arrogante strategia ministeriale che fa leva sulla fragilità economica della categoria.
Si tratta di una protesta sul cui significato non devono esservi dubbi o sottintesi: reclamando la restituzione dei tesserini che legittimano il possesso di armi i magistrati onorari non si atteggiano a novelli John Wayne e, come non si sono comportati da “giustizieri della notte” prima, non intendono farlo ora. La loro battaglia è in difesa di un principio, quello della tutela della dignità della figura del magistrato onorario che non è un avventizio capitato quasi abusivamente nell’alveo di quell’Ordinamento Giudiziario che sta puntellando con il suo impegno quotidiano. La loro è una denuncia contro l’irricevibilità di un’impostazione per cui in presenza di eguali funzioni esercitate il magistrato onorario è privato di quei diritti riconosciuti invece al magistrato ordinario talché l’aggressione ad un magistrato onorario sembra essere più tollerabile di quella ad un magistrato ordinario e la sua eventuale morte quasi un fatto comparativamente meno grave. Si tratta di un’opposizione ad una pervicace deriva che cerca di declassare l’impegno e la professionalità della magistratura onoraria nonostante la sbandierata intenzione di dare finalmente attuazione agli indirizzi dell’Unione Europea troppo a lungo violati dall’Italia.
La loro battaglia è in favore di quel concetto di Giustizia tanto iscritto a lettere cubitali nella denominazione del Ministero quanto dallo stesso quotidianamente negato nel trattamento riservato ai Magistrati Onorari da un Ministero che sembra quasi più impegnato a fare loro guerra che a tutelarne i diritti. Indirettamente la loro è una battaglia a favore di tutti i cittadini che rivolgendosi ad un luogo definito “Palazzo di Giustizia” si attendono di trovarvi una Giustizia vera ma che non può esistere se non è giustizia per tutti.
Spontaneamente i magistrati onorari hanno iniziato a raccogliere fondi per sostenere i due colleghi ricorrenti che stanno portando avanti un’iniziativa che hanno coltivato a tutela dell'intera categoria, prima ancora che il presidente di Feder.m.o.t. Raimondo Orrù prendesse pubblicamente posizione organizzando una campagna di autotassazione con cui i magistrati onorari verseranno volontariamente un contributo di solidarietà di 50,00 euro a testa destinati a coprire le spese legali e gli importi di una eventuale soccombenza con conseguente condanna alle spese.
L’iniziativa, ora patrocinata da Feder.m.o.t., non ha tuttavia etichette o sigle: sono magistrati onorari di tutti gli orientamenti, prestanti servizio negli uffici giudiziari di tutt’Italia e appartenenti a tutte le sigle rappresentative a parteciparvi. L’autotassazione è la risposta della dignità, della solidarietà e del coraggio della magistratura onoraria tutta di fronte alla prepotenza economica con cui la si vorrebbe piegare ed umiliare.
N.B. Per chi volesse contribuire a sostenere l’azione dei magistrati onorari segnalo le coordinate bancarie del conto dove fare il versamento indicando nella causale "Riassunzione al Tar Lazio del ricorso straordinario 2021 al PdR"
Banca: Unicredit
CC intestato a: Federazione Magistrati Onorari di Tribunale
IBAN: IT70Y0200805099000400153153