L’Inps, con messaggio n. 4771 del 18 dicembre 2020, ha fornito le indicazioni per regolarizzare i maggiori imponibili determinati dagli emolumenti corrisposti ai lavoratori esodati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Da oggi è possibile registrarsi per la lotteria degli scontrini scaricando il proprio codice lotteria per partecipare alle estrazioni abbinate allo scontrino fiscale. Da oggi, dunque, sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it sarà attiva la sezione “Partecipa ora” in cui digitando il proprio codice fiscale si visualizzerà il codice lotteria, indispensabile per partecipare. La lotteria vera e propria partirà dal primo gennaio 2021 e prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali. Nella legge di bilancio 2021 è prevista una modifica per cui la lotteria degli scontrini si applicherà ai soli pagamenti digitali. Saranno previsti premi anche per gli esercenti.
Il codice è unico, si potrà stampare e conservare sul telefono per esibirlo all'esercente nel momento dell'acquisto. Il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e serve a mantenerlo anonimo: né l'esercente né altri potranno risalire al contribuente per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.
Il programma di rimborsi del 10% sugli acquisti effettuati con i mezzi di pagamento elettronici, invece, partirà non dal primo dicembre come originariamente previsto bensì dall'8 dicembre. Dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto ci sono dei tempi tecnici per il ministero nell'avviare la app Io dove bisognerà registrarsi e agganciare il proprio codice fiscale alle carte che si utilizzano per i pagamenti.
Spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. I rimborsi che saranno ristorati per il mese di dicembre a febbraio sull'Iban indicato dal contribuente sono esentasse come ha stabilito la legge di bilancio 2021.
Un’interessante interpretazione estensiva dell’Agenzia delle Entrate apre anche a professionisti e imprese, seppure con un perimetro limitato, la possibilità di utilizzare il superbonus del 110%. La fruizione del beneficio deve riguardare unità immobiliari non riconducibili a beni relativi all’impresa o a beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni. Inoltre, i titolari di reddito d’impresa e gli autonomi “possono usufruire del superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio”: in tal caso, la detrazione spetta a prescindere dall’utilizzo dell’immobile (strumentale, posseduto a semplice titolo patrimoniale o immobile-merce). Ancora da approfondire, invece, gli spazi di manovra esistenti per le imprese del comparto immobiliare.
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 175 milioni di euro a sostegno delle imprese dei settori del turismo e delle cure termali colpite dalla pandemia di coronavirus. Possono ottenere il sostegno economico i datori di lavoro attivi che assumono lavoratori con nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. Il regime prevede l’esenzione dall'obbligo di versamento di determinati contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i contributi relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), per un periodo massimo di tre mesi.
La Commissione europea comunica che ha approvato un regime italiano da 175 milioni di euro a sostegno delle imprese operanti nei settori del turismo e delle cure termali colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Possono ottenere il sostegno economico i datori di lavoro attivi nei settori del turismo e delle cure termali che assumono lavoratori con nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.
Il conduttore che intenda opporsi allo sfratto per morosità deducendo di non aver potuto corrispondere regolarmente il canone in conseguenza del rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19, ha l’onere di dare prova circostanziata del collegamento eziologico tra causa impossibilitante ed inadempimento. Il rispetto delle norme di contenimento costituisce solo astratta causa di forza maggiore, la cui incidenza nel caso concreto deve essere dimostrata dal conduttore; in difetto, il Tribunale emette ordinanza (28 ottobre 2020) non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni.
A partire dai mesi di settembre e ottobre verranno riaperti per le PMI i termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi agevolativi previsti dai bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+, per i quali sono stati stanziati ulteriori 43 milioni di euro.
È quanto deciso dal Ministero dello Sviluppo economico che ha anticipato l’emanazione del decreto di programmazione per il 2020 e dei relativi provvedimenti, al fine di rispondere alle numerose richieste provenienti dalle imprese che, nel corso della precedente apertura dello sportello, non avevano potuto presentare la domanda a seguito dell’esaurimento delle risorse.
Si tratta di misure agevolative verso le quali le PMI hanno manifesto da subito grande interesse, in quanto strumenti tesi a favorire la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni
In particolare, i termini di presentazione delle domande sono i seguenti: dal 30 settembre per il bando Marchi+3, che dispone di ulteriori 4 milioni di euro; dal 14 ottobre per il bando Disegni+4, che dispone di ulteriori 14 milioni di euro; dal 21 ottobre per il bando Brevetti+, che dispone di ulteriori 25 milioni di euro.
“In questa fase di ripresa dell’economia - dichiara la Sottosegretaria allo Sviluppo economico con delega alle politiche per la proprietà industriale Alessia Morani - il MiSE continua a supportare le PMI su tutti i fronti, in questo caso rifinanziando misure agevolative che puntano a innalzare il loro livello competitivo attraverso la valorizzazione di asset immateriali, come brevetti, marchi e disegni”.
Contrariamente alle indiscrezioni circolate venerdì 20.03.20 il nuovo DPCM 22 marzo 2020 non ha disposto la chiusura obbligatoria degli studi professionali che sono stati anzi inseriti nella lista delle attività escluse da tale obbligo. E’ in ogni caso suggerito e caldeggiato l’utilizzo della modalità in smart working.
L’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia) riscrive e interpreta la sospensione dei termini già disposta con il Decreto Legge n. 11/2020 fissandone la decorrenza dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020. In questo periodo le udienze fissate sono rinviate d’ufficio, ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.
Si chiarisce così che si tratta di una sospensione amplissima e generale, che in materia civile comprende l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali, inclusi quelli calcolati a ritroso che saranno recuperati, in caso di scadenza nel periodo di sospensione, mediante il rinvio della successiva udienza. La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che, con riferimento al precedente D.L., erano sorti dubbi interpretativi e prassi applicative “sostanzialmente elusive” o comunque “non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma” che invece “dilata la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento”.
Le eccezioni sono le stesse già indicate nell’art. 2 lettera g del precedente decreto legge.
In materia civile vi è però una variazione importante perché la locuzione “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio e affinità” è intesa in senso comunitario (Reg. 4/2009/CE) e quindi più ampio rispetto alle prestazioni alimentari in senso stretto, come chiarisce la relazione al decreto.
Da ciò dovrebbe derivare l’esclusione dalla sospensione per tutti quei procedimenti che riguardino il mantenimento, ma questa interpretazione finirebbe per scontrarsi con la principale finalità di queste norme emergenziali: evitare assembramenti di persone. Essa consentirebbe infatti la celebrazione delle udienze di comparizione personale dei coniugi, che precedono il provvedimento presidenziale, avente natura “lato sensu” cautelare e certamente alimentare, nell’ampia accezione comunitaria. La soluzione non è accettabile, se non in situazioni estreme che potrebbero essere oggetto di apposita istanza di trattazione al Presidente, motivando l’urgenza.
Nel decreto legge n. 11 dell’8.3.20 ci sono anche disposizioni per l'attività giudiziaria. A partire dalla cosiddetta sospensione feriale fino al 23 marzo. "Per due settimane si dà a tutti i vertici degli uffici giudiziari la possibilità di poter organizzare l'attività in un modo che sia finalizzato prima di tutto a tutelare la salute di addetti ai lavori e utenti”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha aggiunto: “In queste due settimane fino al 23 marzo gli uffici giudiziari funzioneranno come nel mese di agosto. Queste due settimane serviranno ai responsabili degli uffici giudiziari per predisporre le regole”. In pratica si svolgeranno i processi per direttissima e poco altro.
In concreto il decreto prevede una stretta all'attività giudiziaria fino al 31 maggio. I capi degli uffici giudiziari o, in alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Che vuol dire che i capi degli uffici giudiziari hanno la facoltà fino al 31 maggio di sospendere le attività (pertanto le udienze per i casi non gravi). Sospensione che avviene in caso "di emergenze epidemiologiche certificate".
Si segnala che, nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge, sostitutiva della precedente e depositata in data 11 marzo, il comma 2 dell’articolo 1 viene espressamente indicato quale “disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato)” la quale “dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.
L’Ufficio di coordinamento dell’organismo congressuale forense ha “indetto l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6 e fino al 20 marzo 2020”, in ragione dell’emergenza epidemiologica che si sta verificando in Italia, e a causa della mancata predisposizione di apposite norme finalizzare a tutelare gli avvocati italiani.
L’astensione è stata qualificata quale “legittimo impedimento”. Il 4 marzo è stata anche inviata una lettera la Guardasigilli, a firma del Coordinatore, e dove peraltro si informa che, nel caso ove la situazione in corso resti immutata, l’OCF assumerà iniziative atte a garantire in modo più adeguato (di quanto oggi non avvenga) la salute degli Avvocati Italiani e le esigenze di tutela dei diritti dei Cittadini.
Siglato un accordo di collaborazione e di partnership tra lo Studio Legale Vendramini Balsamo e lo studio di commercialisti Savia Enrico di Piossasco (TO). Le due realtà collaboreranno con uno scambio professionale nelle due rispettive aree professionali. “la scelta dello studio Savia come partner” ha dichiarato l’Avv. Stefano Vendramini Balsamo “è la naturale conseguenza di un fortunato incontro e di una convergenza di vedute. La collaborazione consentirà di arricchire l’offerta dei servizi offerti dallo studio grazie alla professionalità e alla concretezza dell’amico Savia.” Per effetto dell’intesa operativa, lo Studio Legale Vendramini Balsamo acquista una sede operativa nel torinese e per reciprocità lo Studio Savia potrà operare anche dalla nuova sede di Verona.
Si è tenuto tra il 7 e l’8 febbraio ad Algeri (Algeria) il Convegno dedicato alla Protezione giuridica e giudiziaria degli investimenti (“La protection juridique et judiciaire des investissements”) organizzato da UIA (“Union Internationale des Avocats”) con la participazione di centinaia di avvocati provenienti da tutto il Mediterraneo, dal medio Oriente e dall’Europa. L’Avv. Stefano Vendramini Balsamo ha rappresentato in tale consesso l’Italia, unico studio legale italiano a partecipare al convegno.
All’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte d’Appello di Trento, l’Avv. Stefano Vendramini Balsamo, intervenuto in veste di coordinatore Feder.M.O.T. per il distretto di Corte d’Appello di Trento, ha letto l’intervento di Feder.M.O.T. critico nei confronti del Ministro di Grazia e Giustizia On. Bonafede in relazione ai problemi della Magistratura Onoraria. Per la prima volta la posizione dei Magistrati Onorari ha registrato una inequivocabile presa di posizione a favore delle proprie rivendicazioni da parte dei rappresentanti dell’Avvocatura trentina. Dal canto suo Feder.M.O.T. ha voluto esprimere la vicinanza all’Avvocatura nella sua denuncia delle criticità del progetto di riforma del processo targato Bonafede e la solidarietà al ceto forense nel momento in cui è stato oggetto di critiche immotivate quanto ingiuste.
Con lunga ed articolata sentenza il Tribunale di Sassari in persona della Dr.ssa Maria Angioni, Giudice del lavoro, ha riconosciuto ieri “la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato” tra lo Stato Italiano ed un magistrato onorario. La sentenza fa seguito all'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa il 29 ottobre 2019 dal dott. Gaetano Campo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Vicenza. E’ stato rotto così un tabù che si spera possa essere definitivamente archiviato grazie a qualche altra coraggiosa sentenza. L’azione promossa non rivendicava lo status di magistrato, ma la tutela la natura del lavoro subordinato e tutto ciò che ne consegue come la previdenza, le ferie, le indennità di malattia e i contributi di maternità.
Nelle conclusioni presentate il 23 gennaio 2020 dall’avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Juliane Kokott si legge che “Prima facie, i giudici di pace e i magistrati professionali italiani svolgono un lavoro simile; essi esercitano infatti le funzioni di giudice. Non sono state illustrate differenze sotto il profilo della formazione. La rilevanza e la difficoltà delle cause trattate potrebbero tuttavia essere diverse. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, della Costituzione italiana, i giudici di pace possono svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici singoli e non possono pertanto operare negli organi collegiali. Inoltre, i giudici di pace sono investiti in primo grado di procedimenti di minore importanza, mentre i magistrati professionali sono investiti in gradi superiori di procedimenti di maggiore importanza”. L’avvocato generale ha così concluso “L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro deve essere interpretato nel senso che un giudice di pace italiano, il cui compenso è composto da un importo base minimo, nonché da indennità corrisposte per le cause definite e le udienze, deve essere considerato un lavoratore ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro e ha pertanto diritto ad un minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, qualora svolga funzioni giurisdizionali in misura significativa, non possa decidere autonomamente quali cause trattare e sia soggetto agli obblighi disciplinari dei magistrati professionali.
Con riferimento alla durata delle ferie annuali retribuite, siffatto giudice di pace, il quale è stato nominato soltanto per un determinato periodo di tempo, è comparabile ai magistrati professionali italiani. Pertanto, ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, può esigere lo stesso numero di giorni di ferie dei magistrati professionali. Il compenso durante le ferie deve essere calcolato sulla scorta del compenso normalmente versatole durante lo svolgimento delle sue funzioni di giudice”.
La scorsa settimana l’Avv. Stefano Vendramini Balsamo è stato nominato rappresentante (representative) della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUAE). Aderente al circuito Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti è nata alla fine degli anni ´80 per valorizzare le attività delle Camere e per diffondere la conoscenza della rete delle CCIE presso le istituzioni italiane ed internazionali e presso le organizzazioni imprenditoriali e i media italiani. La IICUAE è stata fondata nel 2004 ed è stata riconosciuta dal Governo Italiano nel 2009. Ha sede a Dubai, conta 184 imprese socie ed ha come mission il sostegno dell’internazionalizzazione e della promozione del Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti (EAU).
Cinquantadue anni, l’Avv. Stefano Vendramini Balsamo è iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 1996. Titolare dell’omonimo studio e Giudice Onorario presso il Tribunale di Trento, ha ricoperto l’incarico di Console Onorario della Repubblica Francese per il Veneto occidentale (Vicenza e Verona).
“La presenza di una rappresentanza a Verona – ha dichiarato l’Avv. Vendramini Balsamo – è il segnale più tangibile del fatto che la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUAE) crede nelle potenzialità del territorio veronese e delle sue imprese e che vi siano ampi margini per incrementare la sua presenza negli Emirati” In questo senso l’Expo di Dubai 2020 che inizierà ad ottobre dell’anno prossimo per terminare nell’aprile del 2021 deve essere letta come una grande opportunità”.
L’Avv. Vendramini Balsamo ha preannunciato che nel febbraio 2020 la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUA) organizzerà un incontro a Verona per illustrare alle imprese veronesi le opportunità rappresentate dall’Expo ma anche le difficoltà di un mercato dinamico ma con regole diverse da quello domestico. “I temi sono certamente economici – ha dichiarato l’Avv. Vendramini Balsamo – ma l’iniziativa vuole essere aperta al contributo di tutti i settori della nostra città”. L’obiettivo non è dunque tanto di far approdare a Dubai qualche singola azienda in più ma di rappresentare negli Emirati il “sistema Verona” tanto quanto a Verona le opportunità che tale Paese può offrire. “Oltre alle associazioni imprenditoriali e alla Camera di Commercio, si cercherà di coinvolgere il Comune, la Fiera di Verona, l’Aeroporto, l’Interporto, l’Università e la Fondazione Arena e tutti quei soggetti che si riconoscano nell’idea di un sistema Verona, nella convinzione che la “rete” rappresenti un elemento di forza” .
L’opportunità per Verona è interessante; non solo perché gli Emirati sono un mercato appetibile e ancor di più uno straordinario hub per l’Asia e l’Africa, ma anche perché la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUAE) crede che la città possa svolgere un ruolo di polo aggregante anche per realtà oltre i confini provinciali. “Spero che gli interlocutori colgano l’opportunità – conclude l’Avv. Vendramini Balsamo – di farsi a loro volta coprotagonisti di quest’iniziativa insieme con la rappresentanza della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUA), ricordando il tema dell’Expo 2020 di Dubai (“Connecting Minds, Creating the Future ”) e ciò che ha detto lo sceicco di Dubai S.A.R. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti: “We, in the UAE, have no such word as “impossible”; it does not exist in our lexicon (”Noi in EAU non abbiamo una parola come impossibile; non esiste nel nostro vocabolario”).
Visto che lo sceicco in persona è un grande appassionato di lirica, perché non sognare una stagione lirica areniana all’ombra del Burj Khalifa?
Verona 20.12.19
Nell’ambito del convegno tenutosi a Dubai lo scorso 7-8 dicembre 2019 dal titolo “Gulf International Congress, Italian Startups road to Expo 2020” l’Avv. Stefano Vendramini Balsamo è stato nominato nuovo Representative della camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Italian Industry & Commerce Office in the U.A.E.)